Circolare CQC 19 novembre 2019  – Le principali novità

La circolare Prot. 35677 del 19 novrembre 2019 integra e riepiloga la circolare Prot. 18559 del 07 giugno 2019 con diverse importanti novità. Di seguito si elencano le novità

Conversione della carta di qualificazione del conducente

Nella circolare 18559 veniva genericamente indicato “Il titolare di qualificazione CQC conseguita all’estero può richiede la conversione in Italia, del documento che attesta detta qualificazione.”
Nella attuale circolare è stata eliminata la parola generica “estero” e sostituita con le parole “presso uno Stato dell’Unione europea, dello Spazio economico europeo o presso la Confederazione elvetica”
Occorre ricordare infatti che  generalmente, gli accordi in materia di conversioni di patenti di guida – definiti tra l’Italia e altri Paesi extracomunitari – non prevedono il riconoscimento reciproco delle abilitazioni professionali, come la qualificazione CQC.

Corpo docenti per svolgere i corsi di qualificazione iniziale CQC – Requisiti istruttori di guida

Rispetto alla circolare 18559 dove veniva genericamente indicato che ci si doveva avvalere della figura professionale di “istruttore di guida, in possesso di tutte le categorie di patente di guida, munito di abilitazione in corso di validità”, con l’attuale circolare è stato stabilito che Un istruttore di guida di età superiore a sessantacinque anni, non in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dalla commissione medica locale ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera a), del codice della strada, non può svolgere le esercitazioni pratiche su autotreni e autoarticolati”
Allo stesso modo, è stato stabilito che l’istruttore di guida che intenda istruire gli allievi su autobus debba “essere in possesso dell’attestato di idoneità rilasciato dalla commissione medica locale ai sensi dell’art. 115, comma 2, lettera b)”
Se l’autoscuola o il centro di istruzione ha istruttori che non dispongono di tali attestazioni, è necessario che abbia in organico un altro istruttore che possa svolgere le esercitazioni su tutte le categorie di veicoli (con eccezione, ovviamente, per quelli delle categorie AM, A1, A2, A).

Dotazione veicolare

Per allinearsi alle disposizioni già vigenti per il conseguimento della patente, come previsto dal punto 5.1.3 dell’allegato II al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, è stato disposto che  i veicoli utilizzati per le esercitazioni dei corsi di formazione iniziale non devono obbligatoriamente “prevedere la selezione manuale delle marce da parte del conducente”, ma possono anche essere dotati di cambio automatico.

Modifiche alla scheda esame CQC

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019 è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 luglio 2019 che ha modificato la procedura degli esami per il conseguimento della CQC.
Pertanto, a partire dal 20 novembre 2019 la nuova scheda esame CQC destinata a chi deve conseguirla in toto sarà cosi costituita:
a) 70 domande totali di cui 40 selezionate tra i 10 moduli di parte comune e 30 tra i 3 moduli di parte specifica.
L’esame ha una durata massima di 90 minuti ed il candidato è promosso se il numero delle risposte errate è al massimo sette.
b) 30 domande totali selezionate tra i 3 moduli di parte specifica per chi, già in possesso di una CQC, intende estenderla.
L’esame ha una durata massima di 40 minuti  ed il candidato è promosso se il numero delle risposte errate è al massimo tre.
c) 40 domande totali selezionate tra i 10 moduli di parte comune per chi è in possesso di un attestato di idoneità per l’accesso alla professione di autotrasportatore.
L’esame ha una durata massima di 50 minuti  ed il candidato è promosso se il numero delle risposte errate è al massimo quattro.

Specifiche operative in caso di assenza  o bocciatura all’esame CQC

Se l’allievo risulta assente o bocciato  all’esame CQC, deve essere presentata una nuova istanza, con relativa documentazione. Il candidato però può chiedere la restituzione del versamento relativo all’assolvimento dell’imposta di bollo su c.c 4028. In tal caso dovrà provvedere ad effettuare solamente il versamento su c.c. 9001, potendo riutilizzare quello effettuato su c.c. 4028.

Comunicazione di fine corso rinovo CQC – Novità

Entro 2 giorni dalla fine del corso CQC rinnovo, l’autoscuola dovrà comunicare all’UMC competente l’elenco dei partecipanti che hanno completato il corso.
Nel caso nel corso ci siano allievi che devono recuperare le assenze oltre le 3 ore ma ovviamente entro le 10 ore, l’elenco dovrà essere presentato entro 2 giorni dalla data di completamento delle lezioni di recupero.
L’elenco deve essere conforme all’Allegato 18 bis CQC e non deve essere vistato dal competente Ufficio Motorizzazione Civile.

Validità dell’attestato di rinnovo CQC

Limitatamente alle CQC scadute da oltre 2 anni, viene stabilito doppio principio in relazione alla validità dell’attestato di formazione periodica, ovvero:
a) Il titolare di una qualificazione CQC che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che faccia trascorrere due anni dalla scadenza di validità della qualificazione CQC senza richiederne il rinnovo, dovrà, comunque, sostenere l’esame di ripristino.
Quindi, sebbene fino al 19 novembre  bastava frequentare e completare un corso di formazione periodica entro i 2 anni dalla data di scadenza della CQC, per poi provvedere alla richiesta di duplicato anche dopo i 2 anni dalla scadenza della CQC, dal 20 novembre sarà necessario frequentare, completare e chiedere il rinnovo della CQC tassativamente entro i 2 anni dalla scadenza, pena l’obbligo di sostenere l’esame di ripristino.

b) Anche se la circolare non scrive chiaramente che l’attestato di rinnovo CQC ha una validità massima di 5 anni, di fatto lo rende palese in 2 passaggi.
Al punto 3.7.2 della circolare succitata viene infatti specificato, relativamente al titolare di CQC scaduta da oltre 2 anni:
“il titolare di una qualificazione CQ,  che abbia frequentato un corso di formazione periodica ma che presenti istanza di rinnovo dopo cinque anni dovrà, oltre a sostenere un nuovo corso di formazione periodica, sostenere anche l’esame di ripristino”.
Inoltre, al punto 3.7.3 viene ulteriormente specificato che: “Il conducente che abbia fatto trascorrere ulteriori cinque anni dalla data di fine corso di formazione periodica senza riuscire ad ottenere l’idoneità all’esame di ripristino, dovrà frequentare un nuovo corso di formazione periodica.”

Rinnovo contestuale di patente e qualificazione CQC

In caso il conducente abbia in scadenza sia la patente che la CQC, può ottenere il rinnovo di entrambi i documenti presentando una unica istanza.
Alla istanza, oltre all’attestato di svolgimento del corso di rinnovo CQC, dovrà essere allegato il certificato medico, 2 fotografie non legalizzate, una fotocopia di un documento di identità in corso di validità, un versamento su c.c. 4028 di € 32,00  e n° 2 versamenti su c.c. 9001 di importo pari ad € 10,20 cadauno.

Esame di ripristino CQC valido anche come esame di  revisione per azzeramento punti

Il conducente titolare di qualificazione CQC scaduta da oltre due anni, che ha l’obbligo di sottoporsi anche ad esame di revisione per azzeramento dei punti sulla CQC medesima, ottempera contestualmente all’obbligo di ripristino e di revisione sostenendo esclusivamente l’esame di ripristino. In caso di esito positivo di quest’ultimo, alla qualificazione CQC viene attribuito il punteggio iniziale di venti punti.

Esame di ripristino per le CQC scadute da oltre 2 anni

A far data 20 novembre 2019, il titolare di una qualificazione CQC, persone o merci, in corso di validità può sostenere l’esame di ripristino per l’altra tipologia di trasporto scaduta di validità,  sostenendo esclusivamente la prova d’esame relativa alla parte specialistica.

 

Documento redatto ed elaborato da Piero Orlandi
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