Per essere in regola con la certificazione dei corrispettivi, come previsto dal decreto fiscale del 26 ottobre 2019,  circolano diverse proposte da parte di aziende di settore,  che vertono prevalentemente sull’adozione del registratore di cassa in Autoscuola.

Ma sarà proprio vero che per essere in regola con le normative occorrerà necessariamente installare un registratore di cassa telematico, alla stregua di qualsiasi esercente il commercio al dettaglio?

Adottare un registratore di cassa in autoscuola, a nostro avviso, tende a sminuire  l’aspetto professionale della scuola guida. Battere uno scontrino per erogare un servizio di formazione da la sensazione di acquistare un prodotto da banco, ponendo un professionista della formazione quasi alla stessa stregua di un salumiere,  con tutto il rispetto che si deve alla professione citata.

Ma quali altre soluzioni si possono adottare per essere in regola già dal 1° gennaio 2020?

Anzitutto facciamo un pò di chiarezza rispetto ai prossimi adempimenti.
Il decreto fiscale pubblicato il 26 ottobre 2019 ha determinato un passaggio importante per le autoscuole, che non riguarda solo l’assoggettamento all’aliquota iva ordinaria per l’erogazione dei corsi di patente B e C1, ma riguarda anche la certificazione dei corrispettivi.

Prima dell’uscita del decreto fiscale citato, le autoscuole rientravano tra le attività non obbligate alla certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del  DPR 696/1996, lettera q)

L’esonero dalla certificazione dei corrispettivi era stata oltremodo ribadita dal DM 10 maggio 2019, consentendo alle autoscuole di poter continuare ad operare senza trasmissione telematica dei corrispettivi in relazione ai ricavi provenienti dalle prestazioni didattiche, mentre avrebbero comunque dovuto certificare i corrispettivi per tutte le altre operazioni (rinnovi, duplicati ecc) a partire dal 01 gennaio 2020.

Il decreto fiscale del 26 ottobre 2019 ha escluso le autoscuole dall’esenzione delle certificazioni didattiche sin dal 1° gennaio 2020, concendendo un lasso di tempo di 6 mesi per adeguarsi ai nuovi disposti normativi.
Durante il regime transitorio che intercorre dal 1° gennaio al 30 giugno 2020, le autoscuole che non dispongono ancora di sistemi telematici per la certificazione dei corrispettivi, dovranno comunque certificare le prestazioni didattiche  attraverso l’emissione di ricevuta fiscale oppure con emissione dello scontrino.
Dal 01 luglio 2020, tutti i ricavi dovranno essere certificati telematicamente o attraverso l’emissione della fattura elettronica opure attraverso il c.d. scontrino elettronico.

Quindi, a partire dal 01 gennaio  e fino al 30 giugno 2020 le autoscuole potrebbero emettere ricevuta fiscale o scontrino per ogni singolo incasso relativo alle prestazioni didattiche, provvedendo però alla certificazione telematica dei corrispettivi provenienti da altri servizi prestati.
E’ chiaro che si avrebbe un dualismo che creerebbe una gran confusione, con il rischio di commettere errori che si ripercuoterebbero negativamente sull’affidabilità fiscale dell’autoscuola.

Suppure potrebbe apparire più facile ed immediato il passaggio ad un sistema di certificazione dei corrispettivi con il registratore di cassa telematico, volendo tralasciare gli aspetti relativi al costo di acquisto, occorre valutare diversi aspetti negativi che lo rendono certamente strumento più costoso e meno pratico per le esigenze quotidiane di una scuola guida.

a) Il registratore di cassa deve essere installato da un tecnico specializzato (il costo di installazione si aggira circa sugli € 80,00 + iva)
b) Si paga anche per disinstallarlo
c) Trattandosi di un apparecchio hardware, si può rompere ed in tal caso occorre chiamare l’assistenza dedicata, con costi che oscillano attorno agli € 50,00 + iva solo per il diritto di chiamata, oltre all’intervento tecnico
d) deve essere periodicamente verificato (con apposizione del relativo bollino) con un costo che oscilla tra 50,00 ed 80,00 euro + iva (è consigliabile la verifica annuale).

Il registratore di cassa è uno strumento indispensabile per l’esercente che emette tanti scontrini in una sola giornata ma certamente non è uno strumento necessario per un’autoscuola che ha una mole di lavoro, in termini di emissioni di scontrini, infinitamente inferiore.

Ci sono alcune aziende che operano nel settore autoscuole che, per perorare la causa del registratore di cassa, prospettano il vantaggio della partecipazione del cliente alla c.d. “lotteria degli scontrini” come se la scelta dell’autoscuola  da parte del cliente dovesse o meno essere condizionata alla possibilità di partecipare a riffe e lotterie. Chi afferma questo probabilmente sottovaluta l’importanza dell’aspetto professionale dell’autoscuola  e del suo posizionamento di mercato e riduce l’orientamento del cliente ad un mero interesse di natura economica e/o di opportunità.
C’è da aggiungere  che al momento della redazione del presente articolo,  gli organi di stampa indicano che la lotteria degli scontrini è stata rinviata al 01 luglio 2020. Inoltre, rispetto all’impianto originario che prevedeva la partecipazione con l’apposizione del codice fiscale sul c.d. “scontrino parlante”,  con il nuovo orientamento viene indicato l’obbligo per il cliente di registrarsi preventivamente sul portale della lotteria stessa e richiedere un codice lotteria, da fornire all’esercente al momento dell’emissione dello scontrino per partecipare all’estrazione dei premi.

Se l’autoscuola decide di utilizzare un registratore di cassa, dovrà comunque dotarsi di un accesso al sistema di interscambio per la fatturazione elettronica, sia per ricevere le fatture passive, sia per emettere eventuali fatture attive a favore di aziende o privati che ne richiedono l’emissione.

Ma a questo punto, perchè usare un doppio sistema, con un inutile aggravio di costi?
Molti credono che emettere una fattura elettronica sia complesso e complicato ma in realtà esiste anche una forma semplice ed immediata di fattura elettronica chiamata “fattura elettronica semplificata”

La fattura elettronica semplificata rappresenta una valida alternativa allo scontrino elettronico

Che differenza c’è tra una fattura elettronica ordinaria  ed una fattura elettronica semplificata?
La fattura elettronica semplificata si differenzia da quella ordinaria per il numero ridotto di informazioni che deve contenere. Questa caratteristica la rende facile da comporre e veloce da compilare, consentendo di snellire le procedure di fatturazione per importi modesti in settori dove la rapidità nella gestione della clientela è di fondamentale importanza.
La fattura, nella sua forma semplificata, può essere effettuata per importi fino a 400 euro.
Per prestazioni di importi superiori ai 400 euro, basta inserire in fattura tutti gli altri dati richiesti  (ragione sociale, dati anagrafici, ecc) e la fattura verrà considerata come ordinaria.

Per fare un esempio pratico, per certificare il corrispettivo ricevuto dal proprio cliente su un rinnovo di patente oppure su un conseguimento, basterà creare una fattura elettronica ed indicare:
a) Il codice fiscale o la partita iva del cliente (senza indicarne i dati anagrafici ed i recapiti)
b) La descrizione sintetica del servizio prestato (es: rinnovo patente, spese anticipate)
c) L’ ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla

La fatturazione elettronica semplificata, rispetto allo scontrino elettronico,  rappresenta quindi un’opportunità per ridurre i costi delle operazioni fiscali ed evitare duplicazioni utilizzando solamente il sistema di fatturazione elettronica ed emettendo di volta in volta fatture ordinarie oppure semplificate.

Il  software iPatente Cloud consente all’utente di registrare in maniera agevole l’incasso del servizio prestato emettendo sia una ricevuta di pagamento per il cliente sia il documento fiscale  in forma di fattura ordinaria o fattura semplificata.
L’emissione di un documento fiscale con iPatente Cloud è estremamente semplice e veloce, con  tempi addirittura inferiori  a quelli necessari per l’emissione di uno scontrino elettronico in quanto all’atto dell’emissione del documento fiscale vengono automaticamente riepilogati e conteggiati tutti i servizi prestati al cliente, senza la necessità di alcun inserimento a posteriori.
In tal modo, si potrà trasmettere con un semplice click la fattura emessa,  evitando di commettere errori e con il pieno controllo sulla gestione fiscale della propria scuola guida.

Il tutto, con un notevole risparmio di costi rispetto al registratore di cassa elettronico.