Il nuovo decreto Cqc 30/07/2021 pubblicato in gazzetta ufficiale il 15/09/2021 contiene numerose novità.

Aumento delle dotazioni obbligatorie in aula

Oltre alla dotazione di materiale didattico  obbligatorio previsto dal DM 20/09/2013, questo nuovo DM prevede che in aula siano obbligatoriamente presenti:
a) un personal computer o un notebook con connessione internet attiva;
b) uno strumento dedicato alla rilevazione delle presenze su base biometrica, di cui all’art. 22, connesso con l’applicativo dedicato di cui all’art. 13.

Sparisce il riferimento al motore diesel nella dotazione obbligatoria ed al suo posto fa il suo ingresso il motore elettrico.

Clicca qui per la tabella completa delle modifiche apportate dal decreto.

Variazione dei programmi formativi e delle ore di docenza nella formazione iniziale CQC

Da una prima lettura del programma formativo, si evidenziano alcune modifiche importanti in merito a:

1. Aumento delle ore della parte comune.
Nella formazione ordinaria, le ore passano dalle attuali 190 a 220 mentre nella formazione accelerata passano dalle attuali 95 a 110

2.  Riduzione delle ore della parte specifica.
Nella formazione ordinaria, le ore passano dalle attuali 70 a 40 mentre nella formazione periodica passano dalle attuali 35 a 20

3.  Eliminazione del dettaglio dei moduli formativi.
Rispetto al DM 20/09/2013, in questo DM vengono individuate 3 macro aree nella parte comune (anzichè 10 moduli della normativa attuale) e 1 macro area nella parte specifica (anzichè 3 nella normativa attuale). Attendiamo le specifiche del ministero ma, stante a quanto previsto dalla norma, il docente avrebbe un perimetro didattico più ampio rispetto alla precedente suddivisione in moduli, avendo la possibilità gestire la durata dei dettagli di ciascun macro modulo in maniera più personalizzata.
Per fare un esempio pratico, nel precedente DM vengono “assegnate” ben 15 ore al modulo 10 (formazione iniziale accelerata).
Chi fa docenza CQC  sa bene che tale modulo richiederebbe molte ore in più rispetto a quanto indicato dal DM.
Nel nuovo decreto questo modulo viene incluso nella “area autotrasporto” della durata di 25 ore (formazione iniziale accelerata).
In tal modo sarà il docente a gestire le tempistiche di erogazione dei vari argomenti che fanno parte della “macro area”, evitando di dover indicare a registro l’esecuzione di un modulo didattico che di fatto si riesce a svolgere in un tempo minore.
Per visualizzare la tabella completa delle modifiche apportate ai moduli formativi, clicca qui.

4.  Riduzione delle ore di docenza del medico.
Le ore passano dalle attuali  50 a 35  per la formazione iniziale ordinaria e dalle attuali 22 a 17 per la formazione iniziale accelerata

Novità sul fronte dei docenti

Arriva lo psicologo!
Limitatamente ai soli argomenti del programma di cui all’allegato 1, sezione 1, punto 3,4 del DL 286/2005, la docenza potrà essere affidata ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico.
Ciò significa che nel programma formativo “area medica” del nuovo DM, potrà trattare l’argomento “consapevolezza dell’importanza dell’idoneità fisica e mentale” mentre il resto rimarrà di esclusiva spettanza del medico.

Viene ampliata la platea dei medici
Finalmente, oltre al medico specialista di medicina sociale, medicina legale ecc, potrà essere inserito nel corpo docenti anche un medico iscritto all’ordine professionale che abbia svolto, per almeno 2 anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto

L’istruttore di guida può essere inserito in organico anche se non è in possesso della patente A

Eliminazione dei registri cartacei e delle comunicazioni via PEC

Pe i colleghi che operano in alcune regioni del nord, abituate ad usare da anni l’applicativo AGINET, praticamente non cambia nulla poichè di fatto il nuovo applicativo sarà molto simile al loro sistema attuale.
Il nuovo applicativo consentirà di:
1) Comunicare i corsi
2) Registrare le presenze
3) Generare l’attestato a fine corso
Alla data odierna tale applicativo non è ancora disponibile e si attendono eventuali decreti dirigenziali per le eventuali specifiche.

Arrivano i controlli biometrici per la rilevazione delle presenze

Per preventire comportamenti scorretti o comunque elusivi della normativa, vengono istituiti i controlli biometrici per la rilevazione delle presenze.
La rilevazione della presenza con tali dispositivi verrà effettuato sia in entrata di ogni lezione o blocco di lezione.
Impronta digitale o riconoscimento facciale?
Il ministero non specifica che tipo di dispositivo sarà utilizzato. In ogni caso, si tratta di dispositivi ormai di uso comunque ed il loro eventuale acquisto certamente non sarà oneroso per l’autoscuola.

Si potrà fare lezione anche di domenica

Nel corso di formazione iniziale,      le lezioni saranno erogabili dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 22:00. Il sabato e la domenica, dalle 08:00 alle 18:00
Nel corso di formazione periodica,  le lezioni saranno erogabili dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 22:00. Il sabato e la domenica, dalle 08:00 alle 15:00

Formazione periodica “integrale ” o “frazionata”

Viene affianca alla attuale tipologia di erogazione della formazione periodica (integrale) una nuova modalità, chiamata “frazionata” poichè potrà essere erogata in più anni.
In sostanza, si potrà erogare un modulo da 7 ore ogni anno e la  completezza della frequenza dei moduli verrà organizzata dal nuovo applicativo informatico per la rilevazione delle presenze.

Attenzione alle assenze!
In questo nuovo decreto sono state ampliate da 3 a 5 ore le assenze nella formazione integrale ma non sarà più possibile arrivare a 10 ore di assenza come accade oggi (con relative ore di recupero).
Pertanto l’allievo che supera le 5 ore di assenza dovrà ripetere l’intero corso.
Non sono consentite assenze nel corso di formazione periodico “frazionato”

Abolita la possibilità di utilizzo della docenza “multimediale” nei corsi di formazione periodica

Viene eliminata la possibilità di  erogare 5 ore su 7 di ciascun modulo attraverso sistemi audiovisivi e multimediali.
Le lezioni del programma di formazione periodica “integrale” e “frazionato” dovranno essere erogate da un docente “vero” che però però potrà  erogarle anche tramite strumenti TIC (tecnologie per l’informazione e la comunicazione), come l’e-elearning, per un numero di ore non superiore a 2 per ciascun modulo.
Il ministero, tramite appositi decreti dirigenziali, stabilirà le modalità operative per l’utilizzo di tali sistemi.

Luogo e tempo della formazione periodica

Rispetto al precedente DM dove era prevista la possibilità di frequentare un corso di rinnovo CQC ben 3 anni e 6 mesi prima della scadenza, questo nuovo DM stabilisce che:

1) Nel corso integrale, le 35 ore di lezione devono essere erogate in un arco di tempo non superiore ai dodici mesi antecedenti la data di scadenza della qualificazione posseduta.
Ne consegue che sarà possibile frequentare un corso di rinnovo CQC integrale al massimo 12 mesi prima della sua scadenza.

2) Nel corso frazionato, le 35 ore di lezione potranno essere erogate in 5 moduli da sette ore ciascuno però almeno un modulo dovrà essere frequentato nell’ultimo anno di validità CQC.

Nuove regole sulla scadenza della CQC dopo la frequenza del corso di formazione periodica

La carta di qualificazione del conducente è rinnovata per un periodo di cinque anni decorrente:

a) dal giorno successivo alla data di scadenza dell’’abilitazione posseduta; in tal caso, il rinnovo opera senza soluzione di continuità, se l’’attestato di fine corso di formazione periodica reca data antecedente alla scadenza;
Quindi, a chi finisce il corso prima della data di scadenza della CQC verrà rinnovata la stessa per 5 anni a partire dalla precedente data di rinnovo

b) dalla data di fine corso di formazione periodica integrale, riportata sull’’attestato, se tale data è successiva a quella di scadenza dell’’abilitazione posseduta.
In tal caso, dalla data di scadenza della carta di qualificazione posseduta e fino alla data di rilascio di una carta di qualificazione rinnovata nella validità, è vietato l’’esercizio dell’’attività di guida su veicoli per la quale è richiesta la qualificazione scaduta.

Modificata la norma sul ripristino CQC

Le persone con CQC scaduta da più di 3 anni (e non più da 2 come oggi) non dovranno più sostenere l’esame di ripristino dopo aver frequentato un corso di formazione periodica.
La norma cita testualmente:
“Qualora la carta di qualificazione del conducente sia scaduta da più di tre anni, ai fini del suo rinnovo è necessario sostenere, con esito positivo, un esame di revisione della qualificazione CQC, conforme nei contenuti e nelle modalità a quello di cui all’art. 14, comma 1”

Novità sulla comunicazione delle lezioni di guida

La novità principale riguarda le autoscuole che effettuano la parte pratica del corso CQC valendosi di un centro di istruzione automobilistica.
La norma prevede che l’autoscuola comunichi almeno 3 giorni lavorativi liberi  l’avvio della parte pratica del corso, indicando anche il centro di istruzione automobilistica a cui è demandata l’erogazione della parte pratica.
Entro tale termine, il responsabile del centro di istruzione automobilistica a cui è demandata l’erogazione della parte pratica, conferma il calendario lezioni tramite l’applicativo che verrà usato per la rilevazione delle presenze, dei calendari lezione ecc.

Lezioni di guida certificate, ancora più certificate

Le lezioni di guida dovranno essere certificate tramite l’utililzzo del cronotachigrafo.
Per i veicoli dotati di crono analogico, si utilizzerà il disco cartaceo mentre per quelli dotati di crono digitale, verrà usata la carta del conducente di proprietà dell’istruttore.
Prima di iniziare una nuova lezione di guida, seppure pianificata sull’applicativo, dovranno essere riportate sullo stesso applicativo le informazioni relative alla lezione già erogata.